“Un gruppo di persone
che condivide un obiettivo comune
può raggiungere l’impossibile.”
ANONIMO
ART. 1 – Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’ Ente del Terzo Settore (ETS) denominato “Associazione di Promozione Sociale Terra Mater” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’associazione ha sede legale in via Taglio 109 nel Comune di Brugnera. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’ organizzazione stessa.
ART. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’ interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – Finalità e attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione scolastica ed extra-scolastica per le scuole di ogni ordine e grado, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
Le attività sopraindicate saranno attuate mediante:
- la creazione di spazi virtuali e reali di condivisione e punti di scambio per adulti e bambini che rispondano ai bisogni personali e sociali;
- la promozione del benessere psico-fisico degli individui nelle diverse fasi della vita e l’accompagnamento del percorso di sviluppo attraverso la conoscenza, la sperimentazione e la condivisione;
- l’ organizzazione e la gestione di progetti educativi e ricreativi per l’infanzia e l’adolescenza anche nella forma di campi di studio e lavoro, percorsi individuali e/o di piccoli gruppi di sostegno scolastico, campi ricreativi, momenti di animazione culturale e di socializzazione ed in genere qualsiasi manifestazione a scopo educativo e di promozione della crescita dei giovani;
- l’organizzazione e la gestione di iniziative dirette a promuovere, valorizzare e consolidare le pari opportunità, la cultura, la progettualità, nella società e nel mondo del lavoro;
- l’organizzazione e la gestione di iniziative a sostegno psicologico ed emotivo del minore e dell’adulto;
- l’organizzazione e la gestione di iniziative di arteterapia ovvero la ricerca del benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica dei pensieri mediante la danza, la pittura, il teatro, la musica, la scrittura creativa e la libera espressione;
- l’organizzazione e la gestione di convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi inerenti l’arte, la storia, l’educazione alla salute, la prevenzione, la promozione di corretti stili di vita, la psicologia, la pedagogia, il benessere psicofisico e ambientale e ogni altro argomento inerente alle finalità associative;
- l’organizzazione e la gestione di attività di orientamento al lavoro, della formazione e della riqualificazione professionale;
- l’organizzazione e la gestione di iniziative dirette alla diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi e di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e a far conoscere la propria attività;
- l’organizzazione e la gestione di campus e/o centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative atte a favorire l’orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e al rispetto della diversità;
- l’organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, strutture sociali scolastiche e parascolastiche nonchè i servizi ausiliari di collegamento;
- l’organizzazione e la gestione di soggiorni nell’ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domicialiari per minori, anziani, disabili e ammalati;
- l’organizzazione e la gestione di attività di sostegno per soggetti in difficoltà e non o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;
- l’organizzazione e la gestione di centri di documentazione, biblioteche ed affini sui temi dell’associazione;
- l’organizzazione e la gestione di attività dirette alla formazione degli insegnanti e degli educatori sui temi inerenti le finalità associative;
- l’organizzazione e la gestione di servizi di assistenza e reinserimento sociale o comunque tutte le altre forme di aiuto praticabile nei confronti di persone svantaggiate o escluse dal sistema sociale;
- l’organizzazione e la gestione di attività editoriale attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- l’organizzazione e la gestione di canali distributivi, di commercio e di commercializzazione di periodici, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
- l’organizzazione e la gestione di attività di turismo sostenibile e sociale realizzando, a titolo esemplificativo, gite, viaggi, visite di
Per il conseguimento delle finalità l’associazione potrà collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione, le Imprese, le Società Cooperative, i Consorzi, le Associazioni, gli Enti, i professionisti, gli organismi pubblici e privati, per la progettazione, lo studio, la realizzazione e l’attuazione delle attività da gestire congiuntamente. Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’organo di amministrazione e stipulate dal Presidente. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall’organo di amministrazione.
L’Organo di amministrazione può istituire sia sul territorio nazionale sia all’estero sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali di rappresentanza dell’associazione. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. In qualsiasi caso, l’associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati, sia nazionali che estere, per la promozione di un’intesa stabile fra loro e per il miglior raggiungimento del fine comune secondo i principi costitutivi a vantaggio delle finalità che persegue l’associazione.
ART. 6 – Ammissione
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione comporta l’inserimento dell’interessato nel libro soci.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 4 categorie di soci:
fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo;
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e relativa all’anno in corso;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
collettivi: sono enti e aziende che vogliono dare sostegno all’associazione in quanto ne condividono gli obiettivi. Il socio collettivo designa un suo rappresentante che ha diritto di voto ove previsto. La quota annuale di adesione per i soci collettivi riferita all’anno solare è stabilita dall’Organo di amministrazione.
Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche minorenni purchè dietro consenso scritto di chi esercita la patria podestà. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e viene stabilita annualmente dall’Organo di amministrazione.
ART. 7 – Diritti e doveri dei soci
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché in regola con la quota sociale dell’anno in corso; ciascun associato ha diritto ad un
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente
ART. 8 – Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione. La recessione è valida dalla data di accettazione con delibera dell’Organo; lo stesso provvede a cancellarlo dal registro degli associati.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione con possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea. La qualità di socio cessa per recesso, morte, esclusione.
ART. 9 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- Presidente
ART. 10 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci che, alla data di convocazione dell’assemblea, sono in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire via mail almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’Organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede legale dell’associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 11 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
ART. 12 – Validità Assemblee
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento). Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega e sono espresse con voto palese. Su decisione del Presidente dell’Organo di amministrazione e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. L’assemblea straordinaria in prima o seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio.
ART. 13 – Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 14 – Organo di amministrazione o Consiglio direttivo
L’Organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea tra i propri associati. Sono membri del consiglio il Presidente, il Vice presidente e il Segretario.
Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 8 mandati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso di tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Negli altri casi, esso delibera a maggioranza dei presenti con voto palese.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; esamina e approva le proposte di assunzione e di collaborazione professionale; esamina e approva le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di lavoro specifici; redige e propone all’assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell’attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa. L’Organo di amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio stesso. Le riunioni dell’Organo di amministrazione sono convocate per email almeno due giorni prima.
ART. 15 – Presidente
Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell’associazione;
- presiede l’Organo di amministrazione e l’Assemblea;
- convoca l’Assemblea dei soci e l’Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti;
- svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta;
- può conferire ai Consiglieri, ai Soci e a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16 – Segretario
L’Organo di amministrazione nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà:
- redigere i verbali;
- assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all’attuazioe delle deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione;
- tenere la gestione della cassa dell’associazione.
ART. 17 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Lgs. 117/2017.
ART. 18 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 19 – Bilancio
I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali, decorrono dal primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 20 – Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21 – Personale retribuito
L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 22 – Assicurazione dei volontari
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore no profit con fini analoghi o di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.